Cobas scuola, il tribunale di Nuoro annulla sospensione insegnanti Cagliaripad

“La preside dell’Istituto Tecnico Agrario “B. Brau” di Nuoro, Innocenza Giannasi, nel maggio del 2016 aveva aveva promosso un incredibile ed illegittimo provvedimento disciplinare – che conferma a quali gradi di mostruosa assurdità può portare lo strapotere dei presidi padroni voluto dall’allora governo e dalla sua legge 107 –  di sospensione dall’insegnamento, per sei giorni, nei confronti di tre stimate docenti dell’Istituto, Lidia GARGANO, Rosaria PIRODDI, e Santina SUCCU (tutte aderenti ai COBAS Scuola Sardegna), per non aver voluto “propinare” alle/ai loro studenti/tesse prove di addestramento ai quiz Invalsi.

Per svolgere queste prove le colleghe avrebbero dovuto sospendere le attività didattiche programmate.

Le tre docenti, una delle quali è la prof.ssa Rosaria Piroddi, docente di matematica e fisica, RSU COBAS dell’Istituto, nonché componente dell’Esecutivo Regionale COBAS Scuola Sardegna, furono sanzionate brutalmente per aver deciso di esercitare il loro dovere di insegnanti nell’assoluto rispetto della normativa vigente e dell’art. 33 della Costituzione che tutela la libertà di insegnamento.

Non solo è assurdo che si volesse imporre la simulazione e l’addestramento alle prove Invalsi a docenti che non hanno MAI “somministrato” le prove vere e proprie; ma tale tentativo confliggeva e confligge clamorosamente con l’orientamento dello stesso Invalsi (e di strutture analoghe a livello internazionale), che ha ripetutamente giudicato “inutile e dannoso allenarsi ai test” e  l’addestramento a prove standardizzate. Basterebbe al riguardo ricordare un passaggio dell’intervento di Paolo Mazzoli,  Direttore generale dell’INVALSI, ad un convegno nel giugno 2015, pubblicato sulla rivista scientifica on line Galileo il 4 gennaio 2016 (https://www.galileonet.it/2016/01/perche-e-inutile-e-dannoso-allenarsi-ai-test-invalsi/ : “L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove”.

D’altra parte appare ovvio persino a noi, che pure siamo contrari all’Invalsi, che non si può preparare gli studenti ai quiz: sarebbe come se nel famosissimo “Lascia e Raddoppia” del secolo scorso, Mike Bongiorno avesse sottoposto preventivamente ai concorrenti del programma televisivo i suoi quiz e li avesse “addestrati” al loro superamento. Insomma, la dirigenza scolastica tentava di esercitare un uso sconsiderato dei propri poteri nei confronti delle tre docenti ma si rivelava più realista del re, confliggendo addirittura con l’Invalsi, il cui Direttore avrebbe dovuto sconfessare non solo il suo tentativo di “addestramento” (che annullerebbe la stessa “imparzialità” dei quiz) ma dire esplicitamente come queste pratiche, diffuse in tante scuole, vadano annullate immediatamente e per sempre.

Peraltro, la Dirigente era “recidiva” perché qualche anno prima era stata condannata dal TAR della Sardegna per aver violato le prerogative del Collegio dei Docenti (allora Circolo Didattico “Furreddu” di Nuoro), rifiutandosi di inserire all’Odg per la discussione in Collegio l’argomento prove Invalsi. Dopo la sentenza del TAR il Collegio deliberò a stragrande maggioranza la propria contrarietà ai quiz Invalsi ed alcune docenti decisero di non somministrarli ai loro alunni.

Dopo tre lunghi anni di attesa, nell’udienza del 25 giugno 2019, la Giudice del Lavoro del TRIBUNALE di NUORO, dott.ssa Tiziana Longu, ha ACCOLTO il ricorso presentato dalle tre colleghe (e patrocinato dai COBAS Scuola Sardegna con l’ottimo Avvocato Monica Mereu), ritenendo i provvedimenti disciplinari adottati illegittimi perché ha ritenuto la Dirigente Scolastica incompetente all’irrogazione della sanzione comminata.

Ha provveduto, quindi a disporre l’ANNULLAMENTO della SOSPENSIONE dall’insegnamento per sei giorni, disposta nei confronti delle colleghe Gargano, Piroddi e Succu, condannando l’Amministrazione Scolastica alla restituzione delle retribuzioni trattenute nonché alle spese di lite”.

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